A dicembre 2022 il Consiglio dell’Unione Europea e il Parlamento Europeo hanno adottato la Direttiva Network and Information Security Directive (NIS2), o Direttiva 2022/2555, sulla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi, con l’obiettivo di potenziare i sistemi di sicurezza per far fronte agli attacchi informatici sempre più frequenti e prevedere nuovi requisiti di Cyber Security più ampi per tutti gli Stati membri dell’UE.
In Italia la Direttiva è stata recepita il 1° ottobre 2024 tramite il Decreto Legislativo n. 138/2024, data da cui le aziende devono iniziare il processo di adeguamento ai nuovi requisiti, e sarà pienamente operativa dal 1° gennaio 2026.
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L’obiettivo delle nuove misure è quello di garantire la continuità operativa dei soggetti anche in caso di gravi danni all’infrastruttura tecnologica, in modo da eliminare eventuali interruzioni del flusso lavorativo e perdita di dati essenziali.
La Direttiva ha l’obiettivo di creare e fortificare una rete di cooperazione a livello europeo per favorire lo scambio di informazioni tra gli Stati Membri. Ciò permetterà la condivisione di best practice e la risposta coordinata agli incidenti Cyber a livello transnazionale.
La Direttiva si applica a più industrie di medie e grandi dimensioni rispetto alla precedente NIS. I settori coinvolti passano da essere 6 a 18.
La Direttiva introduce sanzioni più severe per la mancata conformità ripetuta e responsabilizza i dirigenti aziendali per la sicurezza rendendoli imputabili di eventuali violazioni.
Tutte le entità coinvolte devono adottare misure tecniche e organizzative specifiche per la segnalazione degli incidenti e la gestione/risoluzione dei rischi informatici.
Si richiede una maggiore attenzione alle vulnerabilità legate ai fornitori di terze parti. In questo modo, viene coinvolta l’intera catena della Supply Chain.
Le sanzioni previste per la violazione della normativa NIS2 sono severe e proporzionali alla gravità dell’inadempienza; variano a seconda della tipologia di soggetto coinvolto (essenziale o importante) e possono riguardare la mancata gestione dei rischi, l’inadempienza sugli obblighi di notifica degli incidenti o la mancata registrazione presso le autorità competenti.
Le sanzioni devono essere stabilite dagli Stati membri ma devono essere almeno pari a:
- 1,4% del fatturato globale o 7 milioni di euro per le entità importanti;
- 2% del fatturato globale o 10 milioni di euro per le entità essenziali.
In tale fase le aziende devono analizzare le circostanze del singolo caso, prendendo in considerazione il fattore umano e il livello di dipendenza dalla rete e dai sistemi informativi, al fine di stabilire le misure da intraprendere in modo proporzionato al potenziale impatto socio-economico degli eventuali incidenti informatici.
A una maggior gravità del possibile danno, dovrà corrispondere un maggior impegno che il responsabile dovrà investire nell’implementazione delle misure di gestione dei rischi.
L’azienda dovrà adottare specifiche politiche di analisi dei rischi e di sicurezza, nonché di gestione del backup e ripristino in caso di disastro, e gestione delle crisi; inoltre, è necessario definire misure di gestione degli incidenti, di manutenzione dei sistemi informatici e di rete, e di sicurezza della catena di approvvigionamento.
Il soggetto responsabile dovrà mettere in atto procedure per valutare l’efficacia delle misure di gestione dei rischio. A tale proposito, nell’ambito della Supply Chain potrebbero essere coinvolte indirettamente anche aziende non direttamente comprese nell’ambito di applicazione della direttiva, anche qualora non abbiano sede nell’UE ma vi operino per la catena di approvvigionamento.
A seguito della Direttiva NIS2, gli Stati membri possono esigere il conseguimento di certificazioni e/o l’utilizzo di prodotti certificati da parte dei soggetti responsabili.
La certificazione dei prodotti è basata sui programmi europei per le certificazioni di Cyber Security, ai sensi del Regolamento UE 2019/881 sulla Cybersicurezza. Inoltre, secondo la Direttiva, la Commissione europea può implementare atti delegati al fine di esigere che alcune categorie specifiche di soggetti adottino soluzioni tecniche certificate o ottengano un certificato corrispondente; questi, tuttavia, possono essere adottati solo qualora la Commissione abbia precedentemente identificato livelli insufficienti di Cyber Security e abbia stabilito un termine ultimo per l’implementazione.
In Italia, dal 1° dicembre 2024 ed entro il 28 febbraio 2025, le aziende rientranti nella Direttiva NIS2 devono completare l’iscrizione al portale ACN (Autorità per la Cybersicurezza Nazionale), al fine di adeguarsi alla normativa europea e di non rischiare di incorrere in pesanti sanzioni.
L’iscrizione al portale dell’Autorità per la Cyber sicurezza Nazionale permette alle aziende di:
Qualora un’azienda non si iscriva al Portale entro il 28 febbraio 2025 rischia di andare incontro a:
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